Elenco news

La nuova procedura concorsuale per la composizione delle crisi da sovraindebitamento. è da oggi in vigore
Con il DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2011, n. 212 - Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22-12-2011 ed in vigore dal 23.12.2011 è stata prevista una nuova disciplina per il parziale esdebitamento utilizzabile dai soggetti cosiddetti "non fallibili".
La nuova disciplina ha analogie con l'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis della legge fallimentare, il piano attestato art. 67 L.F. ed il concordato preventivo (articoli 160 e seguenti L.F.) e si avvale di un organismo di mediazione della crisi, che dovrà essere appositamente istituito dagli enti pubblici.
Questa nuova normativa vede coinvolti professionalmente i Giudici, i commercialisti e gli avvocati in funzione di assistenza al debitore, ma anche in qualità di incaricati dal Giudice per dare esecuzione all'accordo (in alternativa ai notai), nonchè gli organismi di mediazione.


Ente pubblico deve pagare professionisti per progetto approvato anche se l'opera non si può realizzare .
Con la sentenza n. 26193, la Corte di Cassazione ha stabilito che se un ente pubbico (nella fattispecie una Provincia) commissiona a professionisti la redazione di un progetto esecutivo per la realizzazione di un un opera (nel caso di specie un Istituto scolastico), l'omessa realizzazione dell'opera non esclude l'utilità del progetto e l'ente deve pagare, comunque, i professionisti. L'ente pubblico, peraltro, spiega la Corte, usa i disegni per ottenere i fondi e ne ricava un'utilità. La sentenza è l'esito del ricorso per cassazione della Provincia di Napoli che impugnava la sentenza della Corte di appello con cui l'Amministrazione provinciale di Napoli veniva condannata a pagare ad ognuno dei professionisti una somma di 55 mila euro per l'esecuzione di un incarico di redigere un progetto esecutivo per la realizzazione dell'Istituto Tecnico Commerciale. "Sarebbe stato preciso onere dei tre progettisti - aveva sostenuto la Provincia in Cassazione - accertare tale circostanza ( - l'opera progettata non era stata costruita perchè il fondo sul quale la costruzione avrebbe dovuto essere effettuata (di proprietà di privati) era privo di qualsiasi collegamento con la pubblica via - ) e riferirla immediatamente all'Ente con la diligenza professionale imposta dall'incarico affidato". Su ricorso per cassazione proposto dall'Amministrazione, la terza sezione civile del Palazzaccio ha stabilito che deve escludersi che l'amministratore possa rifiutarsi di riconoscere l'onorario ai progettisti dell'opera, nonostante la realizzazione risulti al momento impossibile per essere la costruzione prevista su di un fondo privato totalmente intercluso, laddove lo stesso ente committente abbia tratta un'utilità dalla prestazione dei professionisti, ponendola a base della procedura per ottenere il finanziamento dell'opera e dello schema di convenzione per l'affidamento dei lavori in concessione.
Consulta sentenza n. 26193/2011

Ecco quando lo sputo costituisce reato
Anche gli sputi finiscono in cassazione. Proprio così, la Suprema Corte infatti è stata chiamata a stabilire se gli sputi costituiscono o meno reato. E gli ermellini hanno chiarito nei dettagli quando gli sputi sono leciti e quando invece integrano il reato di deturpamento. Secondo i giudici di piazza Cavour il reato sussiste "allorche', per la particolare densita', o perche' reiterati, risultino idonei ad imbrattare il bene, sporcandolo e insudiciandolo". In primo grado il caso era stato deciso dal giudice di pace di Castel Baronia (Av) che aveva condannato un uomo di Avellino reo di aver lanciato degli sputi contro l'auto di un anziano. La condanna era stata poi annullata dal Tribunale con la motivazione che "il semplice sputo non e' idoneo a produrre un'alterazione quantomeno temporanea e superficiale della res, necessaria ai fini della configurazione del reato". Il caso finiva quindi in Cassazione dove la Seconda sezione penale (Sentenza 45924/2011) ha accolto i ricorsi della parte civile e del Pubblico Ministero. Secondo i Supremi Giudici il tribunale che "non ha considerato che nella fattispecie trattavasi di diversi sputi" ed e' stato "confuso l'elemento soggettivo del reato con quello oggettivo della idoneita' della condotta".

Rapporti di coppia sadomaso possono costituire reato
La pratica di rapporti sadomaso all'interno di una coppia possono costituire reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione specificando che in questo genere di rapporti la donna, anche se non è in un atteggiamento di remissione nei confronti del partner, e' sempre "in una situazione di debolezza e fragilita'" rispetto a lui. Per questo l'uomo può finire sotto processo per il reato di maltrattamenti. Con questa motivazione la suprema Corte ha confermato una condanna inflitta a un 60enne che aveva costretto sua moglie a "rapporti di tipo sadomasochista con molteplici inversioni di ruolo". La donna aveva accettato quel tipo di rapporti ma poi aveva denunciato il marito. Sia il Tribunale sia la Corte d'Appello emettevano verdetto di condanna e l'imputato proponeva ricorso in Cassazione sostenendo che sua moglie aveva accettato quel tipo di rapporti. La sesta sezione penale della Corte però (sentenza n. 39228/2011) ha respinto il ricorso confermando le decisioni dei giudici di merito ed ha evidenziato che "la Corte d'Appello ha dato puntuale conto della peculiarita' del rapporto tra moglie e marito" analizzando "gli aspetti definiti di sadomasochismo, spiegando perche' quella peculiarita' non era incompatibile con le condotte ascritte all'uomo e perche' il carattere anche non remissivo della donna non evitasse una sua situazione di debolezza e fragilita' nei confronti del marito". I giudici di merito, conclude la Corte, hanno ben chiarito come il marito avesse tenuto "un atteggiamento mentale di vero e proprio disprezzo nei confronti della moglie". Tanto è bastato a giustificare la condanna.

clausola penale può essere ridotta anche d'ufficio ad equità ma occorre che le parti abbiano dimostrato la sua manifesta eccessività .
Con la sentenza n. 21297, depositata il 14 ottobre 2011, la Corte di cassazione, ha stabilito che il giudice può operare la riduzione d'ufficio della clausola penale solo se ne viene dimostrata l'eccessività. Gli Ermellini aggiungono che l'adeguatezza della clausola penale deve essere valutata al momento della firma dell'accordo. La sentenza è l'esito del ricorso proposto da una società condannata a pagare, sia in primo che in secondo grado, una clausola penale per ritardo nella consegna di edifici in favore dell'Inpdap. Rigettando il ricorso della società, la Corte ha avuto modo di spiegare che la valutazione dell'adeguatezza della penale va riferita al momento della pattuizione e non a quello del ritardo una volta già maturato; e che il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art.1384 cod. civ. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato - perfino d'ufficio - per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in una eccessività della penale, se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta. Tuttavia, - ha concluso la Corte - benché la domanda di riduzione della penale possa essere proposta per la prima volta in appello e potendo anzi il giudice provvedervi anche d'ufficio, occorre pur sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività.
Consulta il testo della sentenza n.21297/2011

Ente proprietario paga danni a chi cade dalle scale anche se non c'è colpa o pericolo.
In tema di cose in custodia, con sentenza nr. 27898, depositata il 21 dicembre 2011, la terza sezione civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che il Comune è tenuto a risarcire il soggetto che cade dalle scale di proprietà di un edificio di proprietà del comune è tenuto a risarcire il soggetto a prescindere dall'accertamento colposo del comportamento del custode dall'accertamento della pericolosità della cosa.



« indietro

© 2004-2011 Studio Legale Giovanni de Lellis - P.IVA: 02394530618